CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 22 MAGGIO 2007
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004
L'anno 2007, il giorno 22 del mese di maggio
tra
- l'ANCE Palermo - Associazione Costruttori Edili ed Affini di Palermo e Provincia, rappresentata dal Presidente geom. Giuseppe Di Giovanni e dalla Commissione indacale composta dai Sigg. : geom. Nicolo' Alberti, ing. Ugo Argiroffi, geom. Fabio Florio, ing. Giuseppe Messina, ing. Angela Pisciotta, geom. Maria Giuseppa Pollara, ing. Francesco Reale, geom. Fabio Sanfratello assistiti dal dr. Amedeo Brucato, direttore ANCE Palermo, e rag. Amedeo Augello.
e
- la FENEAL - UIL rappresentata dai Sigg. : Angelo Gallo, Segretario Generale Provinciale, Raffaele Montaperto, Ignazio Baudo, Segretari Provinciali, Salvatore Puleo, operatore sindacale, e dalla delegazione di lavoratori composta dai sigg. : Gioacchino Arcoleo, Gandolfo Ballistreri, Vincenzo Barone, Filippo Barsalona, Francesco Paolo Cianciabella, Antonino Chinnici, Francesco Conigliaro, Angelo D'Accardo, Filippo Gurrera, Giuseppe Leto, Gaspare Lo Nigro, Giovanni Mandala', Domenico Marrani, Guido Mauroner, Giuseppe Muliedda, Girolama Parrino, Francesco Piacenti, Salvatore Purpura, Tommaso Reina, Salvatrice Roberti, Fabio Speziale, Santo Virzi'
- la FILCA - CISL rappresentata dai Sigg. : Salvatore Scelfo, Segretario Generale Provinciale, Filippo Ancona e Gandolfo Madonia, Segretari Provinciali, Paolo D'Anca, operatore, e dalla delegazione di lavoratori composta dai Sigg: : Salvatore Amoroso, Rosolino Argano, Antonino Berbeglia, Michele Caruso, Giuseppe Ciresi, Francesco D'Amore, Salvatore D'Arpa, Sergio D'Arrigo, Pierfranco Di Benedetto,Floriana Figlia di Granara, Marcello Galante, Vincenzo Giambruno, Ciro Ligotino, Giancarlo Lo Curzio, Antonino Maniaci, Antonella Marino, Francesco Mercadante, Antonino Mesi, Benedetto Miceli, Carlo Minneci, Antonino Oliveri, Giuseppe Purpura, Giovanni Renna, Giovanni Vitale, Ignazio Zappavigna, Francesco Paolo Zarcone
- la FILLEA - CGIL rappresentata dai Sigg. : Francesco Tarantino, Segretario Generale Provinciale, Salvatore Ceraulo, Francesco Dera, Francesco Macaluso, Segretari Provinciali, e dalla delegazione di lavoratori composta dai sigg:. Francesco Paolo Agnilleri, Antonino Alioto, Giovanna Arcaio, Salvatore Buccheri, Giuseppe Caronia, Stefano Caruso,Antonino Castelli, Angelo Chifari, Salvatore Colombo,Vito D'Antona, Giuseppe De Simone, Lorenzo Di Pisa, Antonino Fiorentino, Giovanni La Barbera, Antonino Lentini, Filippo Lello, Gaetano Li Greci, Michele Martorana, Mario Mazzola, Nunzia Mondello, Biagio Paladino, Francesco Presti, Liliana Savona, Agostino Seminara, Elisabetta Seminara, Ciro Uzzo, Giuseppe Vinti, Giuseppe Zarcone, Santo Zauner.
visto l'art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e l'accordo nazionale 23 marzo 2006 , si conviene e si stipula, per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Provincia di Palermo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 20 maggio 2004 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti pubblici, o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o artigianale delle imprese stesse.
OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO E SUGLI APPALTI
- riaffermato l'impegno a monitorare
costantemente l'intero iter procedurale concernete l'aggiudicazione dei
lavori pubblici;
- ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed
estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative
di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro;
- le parti concordano di istituire, per la Provincia di Palermo, un "
osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti ".
L'osservatorio ha i seguenti obiettivi per la creazione di un sistema informativo territoriale che analizza ed elabora i seguenti dati aggregati:
- andamento della domanda pubblica, nonche' della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;
- andamento del mercato del lavoro con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilita' tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
Altro obiettivo e' quello di fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione a livello territoriale in modo da consentire alle parti di disporre degli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.
Questo anche al fine di alimentare e
consolidare un sistema di relazione tra le parti sociali e le
amministrazioni appaltanti, le committenti ed i soggetti istituzionali e di
controllo, e di sviluppare e di definire azioni comuni di stimolo e di
verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell'intero processo
decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla
cantierizzazione.
In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attivita' informativa dell'Osservatorio sara' articolata come segue:
1) una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi e da realizzarsi mediante il rilevamento sistematico, con periodicita' costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti.
2) analisi specifiche su temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento informativo.
Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da:
a) enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi sia detentori di dati, ancorche' settoriali, in dipendenza delle proprie attivita';
b) banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni di interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonche' altre fonti via via individuabili;
c) soggetti interni al settore delle costruzioni ivi comprese quelle tradizionalmente prodotte dall'ANCE o dalle OO.SS.
Per le sue attivita' l'osservatorio si avvarra' della struttura della Cassa Edile Edile Palermitana Intersindacale, Mutualita' ed Assistenza ( CEPIMA )
L'orario di lavoro e' regolato dall'art. 5 del CCNL 20/5/2004 .
L'orario normale contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovra' essere ripartito su 5 giorni per settimana.
Ove l'impresa per motivate esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca l'orario normale contrattuale di lavoro su 6 giorni, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato � dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art . 24 del CCNL 20/5/2004.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL 20/5/2004 in materia di recuperi. Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 20/5/2004.
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
Ai sensi dell' art. 12, nota a verbale, del CCNL 20/5/2004 e dell'accordo nazionale 23/3/2006, l'indennita' territoriale di settore oraria, a partire dal 1° aprile 2007, risulta fissata nelle seguenti cifre :
| - operaio specializzato 4° livello | euro | 1,21 |
| - operaio specializzato 3° livello | euro | 1,13 |
| - operaio qualificato 2° livello | euro | 1,02 |
| - operaio comune 1° livello | euro | 0,87 |
| - guardiani, portieri, custodi, fattorini uscieri, inservienti | euro | 0,77 |
| - guardiani, portieri e custodi con alloggio | euro |
|
Art. 3
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità all'accordo nazionale del 23 marzo 2006 , l'elemento economico territoriale è determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo dei bandi di gara, degli appalti aggiudicati e cantierati, numero ed importo complessivo delle
L'elemento economico territoriale di cui all'art. 38, lett. d) del CCNL 20/5/2004 è stabilito nella misura del 3% (tre per cento) con decorrenza 1° aprile 2007, del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) con decorrenza 1° settembre 2007 e ulteriore 1,50% (uno virgola cinquanta) con decorrenza 1° gennaio 2008. Dette percentuali saranno calcolate sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2006.
Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la durata del vigente contratto integrativo.
Art. 4
FERIE
Con riferimento all'art. 15 del CCNL 20/5/2004 si concorda che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese e di comune accordo con la R.S.U., gli operai godranno di 2 settimane di ferie collettive nel periodo Luglio - Agosto, una settimana di ferie collettive fra Natale e Capodanno, le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi anche frazionati concordati tra datore di lavoro e lavoratori.
Art. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
Con riferimento all'art. 18 del CCNL 20/5/2004 la percentuale per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, viene determinata nella misura del 18,50% e composta nei suoi elementi costitutivi come appresso:
a) gratifica natalizia 10,00%
b) ferie 8,50%
totale 18,50%
Della superiore percentuale del 18,50% relativa al trattamento per gratifica
natalizia e ferie dovrà essere accantonata dal datore di lavoro presso la Cassa
Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) un importo
pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione di calcolo della
maggiorazione di cui al 1° comma del presente articolo.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla CEPIMA agli aventi
diritto in due soluzioni ( nel periodo dal 15 giugno al 15 luglio e nel periodo
delle feste natalizie ) secondo le modalità stabilite dal Comitato di
Gestione della Cassa stessa.
Ai sensi dell'art. 20, gruppo B), del CCNL 20/5/2004 al personale addetto ai lavori in galleria nella Provincia di Palermo è dovuta, dal 1° gennaio 2003 in aggiunta alla retribuzione, una indennità da computarsi in misura percentuale sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 24 del citato CCNL 20/5/2004 e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Tale misura percentuale viene fissata come appresso:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà o di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione straordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio ( presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco ) è prevista un'ulteriore indennità del 19%.
Qualora vi sia concorrenza di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità viene elevata al 30%.
La R.S.U. chiederà un controllo periodico, almeno trimestrale, per la verifica della efficienza del sistema di ventilazione e sicurezza all'interno delle gallerie.
Con riferimento all'art . 21 1°, 2° e 5° comma del CCNL 20/5/2004 all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale � stato assunto e situato oltre 1 Km dai limiti territoriali del Comune nel quale presta normalmente la propria opera, è dovuta una diaria, con decorrenza 1° gennaio 2003 nella misura del 18% della retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3° dell'art . 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al rimborso delle spese per vitto che si concordano forfetariamente con decorrenza 1° gennaio 2003 in euro 13,94 (tredici,novantaquattro) giornaliere. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al comma precedente.
Nelle località che rientrano nelle condizioni previste dall'art . 88 del CCNL 20/5/2004 qualora l'impresa non provveda agli apprestamenti previsti dall'articolo stesso, è tenuta a corrispondere una indennità giornaliera di euro 2,08 (due,zerootto).
Art. 8
VESTIARIO
Ai lavoratori che, dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell'anno successivo, avranno effettuato 600 ore di lavoro presso imprese di costruzione che per la loro attività nella Provincia di Palermo hanno adempiuto ai loro obblighi contrattuali nei riguardi della CEPIMA, la stessa Cassa Edile fornirà, annualmente, n. 2 tute idonee alle loro esigenze professionali ed un paio di scarpe antinfortunistiche.
Alle forniture sarà provveduto in corrispondenza del 1° maggio, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto in atto che assorbono il trattamento previsto dal presente articolo.
Art. 9
MENSA
Le parti concordano che il diritto per gli operai edili ad usufruire di un pasto caldo nei cantieri si intende conseguito in presenza delle condizioni di cui al presente articolo.
Ciò premesso, al fine di rendere omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative :
a) distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata scelta dalla R.S.U. sotto la responsabilità della stessa anche con riferimento alla composizione ed alla qualità del pasto stesso. Il costo di tale pasto sarà ripartito per 2/3 a carico dell'impresa e 1/3 a carico del lavoratore e sarà definito esclusivamente nella sede sindacale provinciale sulla base della situazione omogenea in atto esistente;
b) il convenzionamento con una trattoria da individuare nei pressi del cantiere sotto la responsabilità della R.S.U.;
c) mediante ticket restaurant.
Il costo e la composizione dei pasti per le soluzioni b) e c) sarà definito nella sede sindacale provinciale con le modalità ed i principi di cui alla lettera a) con la ripartizione della spesa sempre per 2/3 a carico dell'impresa e 1/3 a carico del lavoratore;
d) per i cantieri che abbiano un numero di addetti superiore a 100 ed una durata superiore a 18 mesi e non possono usufruire delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c), l'impresa dovrà provvedere, ove le obiettive situazioni locali lo consentano, alla istituzione di una mensa aziendale per la distribuzione dei pasti caldi la cui composizione sarà scelta dalla RSU.
Il costo complessivo di tale pasto non dovrà, in ogni caso superare quello delle soluzioni di cui alle lettere a), b) e c) tenendo conto che il 40% delle spese per la somministrazione del pasto nella mensa aziendale viene forfetariamente attribuito alle spese di impianto e di cottura, del personale addetto alla mensa e di gestione in genere, e l'altro 60% al costo dei generi che comporranno il pasto: Il costo complessivo così forfetariamente determinato sarà ripartito per 2/3 a carico dell'impresa e per 1/3 a carico del lavoratore.
La volontà del lavoratore di accedere ai servizi di cui ai punti a), b), c), d) deve essere manifestata per iscritto.
In ogni caso la distribuzione del pasto non deve portare modifiche o intralci nell'espletamento del normale orario di lavoro:
Nei casi nei quali la somministrazione del pasto
non possa avvenire e per gli operai che non intendessero aderire ai
servizi previsti ai punti a), b), c) sarà corrisposta, con
decorrenza 1° aprile 2007 , una indennità
sostitutiva di euro 0,30
per ogni ora di lavoro
ordinario effettivamente prestato.
Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota
relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi
annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la
corresponsione della superiore indennità.
Per la realizzazione dei servizi di cui al punto d) l'iniziativa
deve trovare l'adesione di almeno il 60% degli operai interessati e
tale adesione deve risultare da atto scritto da realizzare nella
sede provinciale ed in tale atto deve risultare che la soluzione è
cogente per tutti i dipendenti del cantiere e che quanti non
vorranno usufruire del pasto caldo perdono diritto alla indennità
sostitutiva.
In ogni caso il servizio di mensa di cui al punto d) verrà a cessare quando i dipendenti saranno meno di 75 ed, in tale caso, sarà ripristinata la indennità sostitutiva nella misura provinciale sopra determinata.
Restano salve le condizioni di miglior favore in atto
esistenti.
In presenza di Consorzi, ATI o similari, fermo restando le condizioni di cui
sopra, le imprese del Consorzio, ATI o similari dovranno approntare per tutti i
lavoratori edili operanti nel cantiere, anche se dipendenti da altre imprese che
non fanno parte del Consorzio, ATI o similari, locali idonei per la consumazione
del pasto a condizione che il cantiere sia limitato entro uno spazio ben
determinato.
Art. 10
INDENNITA' DI TRASPORTO
Quando il posto di lavoro si trovi ubicato ad una distanza di oltre 2
Km. e fino a 10 Km. dal più prossimo capolinea di mezzo di pubblico
trasporto urbano o, per i Comuni non serviti da mezzi di pubblico
trasporto urbano, dal perimetro del centro abitato, semprechè l'impresa
non provveda con mezzi propri al trasporto degli operai dal luogo di
raccolta al posto di lavoro, è dovuta, con decorrenza
1° aprile
2007 , una indennità di euro
0,12 per ogni ora
di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Ove la distanza, come sopra calcolata, fosse superiore ai 10 Km.,
l'indennità di che trattasi è dovuta nella misura di euro.
0,17
per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per
gli operai presenti in cantiere, nel caso di interruzione dell'attivitÃ
lavorativa che non dipenda dalla volontà del lavoratore, la indennità di
cui ai punti precedenti sarà conteggiata sulla base dell'orario
giornaliero normale di lavoro.
Esclusivamente per la Città Capoluogo di Provincia agli operai che
abbiano superato il periodo di prova ed a partire dal periodo di paga
successivo a quello dell'assunzione verrà rimborsato il prezzo
dell'abbonamento alle linee urbane di trasporto pubblico dietro
presentazione della speciale tessera rilasciata a prezzo agevolato
dall'AMAT o METRO.
I trattamenti di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli di natura
analoga eventualmente in atto effettuati dalle imprese.
Con riferimento
all'art. 23 del CCNL 20/5/2004
è
confermata l'indennità per lavori in alta montagna, intendendosi per
tali quelli eseguiti oltre i 900 metri di altezza sul livello del mare.
Ai lavoratori chiamati ad eseguire lavori oltre i 900 metri di altezza
sul livello del mare verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione,
una indennità aggiuntiva del 10% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3, par. a)
dell'art. 24 del CCNL
20/5/2004.
L'indennità di cui sopra non sarà corrisposta ai lavoratori che lavorano
nel centro urbano del Comune costituente la loro abituale dimora.
Con riferimento
all'art. 23 del CCNL 20/5/2004 ,
l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta,
resta fissata nella misura dell'8,50% da calcolarsi sulla retribuzione
di cui al punto 3, par. a) dell'art. 24 del citato CCNL
Dovrà, inoltre, essere fornito chinino a scopo profilattico.
Per zona malarica si intende quella compresa entro il raggio di un chilometro da depositi di acqua stagna infetta di malaria. Tale indennità è dovuta solamente durante i periodi infettivi ritenuti tali dalle Autorità competenti e non verrà corrisposta agli operai che sono stabilmente residenti in zona malarica.
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
Con riferimento all'art. 30 del CCNL 5/7/1995 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è fissato, con decorrenza 1° marzo 2006 nell'aliquota del 2,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153.
Le parti stipulanti si impegnano a rivedere periodicamente l'aliquota che potrà essere aumentata o ridotta in relazione all'andamento della gestione.
Art. 13
COMITATO PARITETICO PROVINCIALE TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO
Per il finanziamento del Comitato è stato previsto, con
decorrenza 1° giugno 2007 , un contributo dello
0,20%,
a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione presa a base ai fini della legge 30 aprile 1969 n. 153 e da versare
alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza "CEPIMA".
Con accordo sindacale del 19 aprile 1999 è stato istituito, per le imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale con i compiti previsti dall'art. 87 del CCNL 20/5/2004 e secondo il regolamento approvato dalle parti stipulanti.
Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene istituito un " Fondo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza " con un contributo, a carico dei datori di lavoro, da versare alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza (CEPIMA) pari allo 0,03% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153.
L'Ente Provinciale Palermitano per la Formazione e l'Addestramento Professionale nell'edilizia - PANORMEDIL - ha lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative tendenti alla formazione di maestranze edili e a migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Per raggiungere gli scopi del PANORMEDIL è stato previsto, con decorrenza 1° giugno 2007 , un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,48% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione corrisposta ai lavoratori e presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153. Tale percentuale sarà adeguata in relazione alle esigenze di cui al 1° capoverso.
Al fine di adeguare sempre più la professionalità esistente alle reali esigenze tecnico-produttive e migliorare ulteriormente il ruolo della scuola edile, le parti auspicano che le aziende utilizzino il più possibile le professionalità conseguite attraverso il "PANORMEDIL"
E' concessa una riduzione alle imprese pari al 50% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (art. 16), Formazione Professionale (art. 15), CPT (art. 13), RTLS (art. 14) relativamente ai lavoratori assunti che hanno completato l'iter formativo, debitamente attestato, presso la Scuola Edile (PANORMEDIL).
La riduzione contributiva per i detti lavoratori sarà concessa dalla Cassa Edile per un periodo di 12 mesi a condizione che non vi siano debiti contributivi nei confronti della Cassa Edile pena la decadenza del beneficio.
Le imprese beneficiarie invieranno alla Cassa Edile l'elenco nominativo e relativo numero di matricola dei lavoratori per i quali viene richiesta la suddetta riduzione .
Il PANORMEDIL darà comunicazione alla Cassa Edile dei partecipanti ai corsi che hanno completato il corso e hanno conseguito l'attestato.
Art. 16
CASSA EDILE
L'attività della Cassa Edile Palermitana Intersindacale Mutualità ed Assistenza "CEPIMA", costituita in data 1° dicembre 1959, è regolata dallo statuto rogito in Notar Ugo Berizia in data 22/3/1969, e successive modifiche.
Il contributo di cui all'art. 36, 6° comma, del CCNL 20/5/2004 dovuto alla Cassa Edile è fissato, con decorrenza 1° giugno 2007 , nella misura del 1,90% sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969 n. 153, di cui l'1,58% a carico dei datori di lavoro e lo 0,32% a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto si riservano di approvare per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 14° e seguenti, del CCNL 20/5/2004 le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Comitato di Gestione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Comitato di Gestione la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni medesime.
Le Associazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni - finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tenere conto degli importi contributivi a carico degli operai - formano parte integrante del trattamento economico e normativo del CCNL 20/5/2004 e dal presente Contratto Integrativo.
Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi del presente contratto del quale formeranno parte integrante.
ART. 17
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE
Con riferimento all'art. 36 lettera "C", del CCNL 20/5/2004 è confermata una quota di adesione contrattuale, comprensiva della quota nazionale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Palermo, nella misura dell'1,16% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione presa a base ai fini della legge 30/4/1969, n. 153 di cui 0,58% a carico dei datori di lavoro e 0,58% a carico dei lavoratori.
La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza "CEPIMA".
Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi dell'art. 20 del presente contratto.
Con riferimento all'art. 37 del CCNL 20/5/2004 i lavoratori potranno cedere all'Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25/7/1996, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la CEPIMA.
L'importo e le modalit� di cessione dell'importo stesso - cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile - sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 26/1/74 dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.
Art. 18
INIZIATIVE ECONOMICHE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO
- BONUS PREMIALE
Riduzione dei contributi alla Cassa Edile per le imprese che risultano iscritte da almeno 12 mesi purch� ricorrano le seguenti condizioni :
a) che l'impresa abbia presentato, le denunce dei lavoratori occupati soggetti a contribuzione alla Cassa Edile, alle scadenze previste, ed abbia effettuato i relativi versamenti per tutti i 12 mesi di competenza dell'esercizio precedente a quello per il quale viene richiesto il bonus premiale ed inoltre non abbia contenzioso in corso con la stessa Cassa Edile
b) che l'impresa produca certificazione in materia di adempimento degli obblighi di formazione e sicurezza stabiliti dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 attestato da CPT Palermo o da altri Enti paritetici riconosciuti tramite accordi ANCE/FLC.
c) Nell'ipotesi che l'impresa beneficiaria del bonus premiale risulti avere utilizzato lavoratori irregolari (lavoro nero accertato dagli Istituti Previdenziali o Ispettorato del lavoro) perder� totalmente il diritto al bonus per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provveder� a recuperare l'importo rimborsato Il bonus premiale è pari al 20% dei contributi relativi a Cassa Edile (art. 16), Formazione Professionale (art. 15), CPT (art. 13) e RTLS (art. 14) e sar� rimborsato, dietro richiesta, dalla Cassa Edile alle imprese in regola.
Il requisito di accesso per il bonus premiale sar� sottoposto a costante monitoraggio da parte degli organi gestionali della Cassa Edile per valutare il numero delle imprese che in possesso dei requisiti presentano richiesta di bonus premiale.
Con cadenza almeno annuale, salvo la necessit� di anticipare per giustificati motivi, le parti firmatarie procederanno ad una verifica congiunta per verificare la sostenibilit� del sistema premiale per, eventualmente, apportare le modifiche che si rendessero necessarie. A fine esercizio le parti firmatarie verificheranno la corretta applicazione della procedura finalizzata all'erogazione del bonus premiale, tale verifica � condizione essenziale per successiva applicazione della norma premiale all'esercizio dell'anno seguente.
A tal fine il Comitato di Gestione della Cassa Edile stabilisce preventivamente un budget apposito.
La dichiarazione scritta di adesione al CCNL 20/5/2004, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa Edile Palermitana Intersindacale, Mutualità ed Assistenza "CEPIMA", da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 lett. b), del richiamato CCNL 20/5/2004 dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, è raccolta da quest'ultima per quanto riguarda i lavoratori mediante invio ai medesimi di apposito modulo da restituire alla Cassa stessa debitamente compilato e firmato e, per quanto riguarda i datori di lavoro, mediante la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denuncie mensili.
Art. 20
VERSAMENTI RELATIVI AGLI ARTT. 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui
all'art. 5 ed ai contributi di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16 17 dovrà essere
effettuato dal datore di lavoro alla Cassa Edile Palermitana Intersindacale,
Mutualità ed Assistenza "CEPIMA" con periodicità mensile,
entro la fine
del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.
Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico
dell'impresa inadempiente, l'interesse di mora calcolato nella misura del 50%
del tasso stabilito dall’INPS per le sanzioni civili (omissioni).
Le dichiarazioni nominative dei lavoratori occupati devono essere inoltrate alla "CEPIMA" con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.
Art. 21
BORSA LAVORO
Le parti, unanimemente, concordano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l’incontro fra domanda e offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto all'art. 14 del CCNL 20 maggio 2004 e prevedendo forme di sperimentazione presso la Scuola Edile (PANORMEDIL)
PARTE IMPIEGATI
Art. 22
PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI
Con riferimento all'art. 46 nota a verbale del CCNL 20/5/2004 e dell'accordo nazionale 23/3/2006, il premio di produzione per gli impiegati, a partire dal 1° aprile 2007, risulta fissato nelle seguenti cifre :
- Categoria 1° livello 7 euro
306,42
- Categoria 1° livello 6 euro
282,73
- Categoria 2° livello 5 euro
234,22
- Assistente Tecnico liv. 4 euro
210,39
- Categoria 3° livello 3 euro
193,54
- Categoria 4° livello 2 euro
172,62
- Categoria 4° primo impiego liv. 1 euro
148,84
ART. 23
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
In conformità e con i criteri previsti dall'art. 3 del presente contratto integrativo provinciale, con decorrenza 1° aprile 2007, l'elemento territoriale, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 20/5/2004, che concorre a formare la retribuzione lorda mensile, è stabilito nella misura del 3% (tre per cento)
ART. 24
INDENNITA' DI TRASPORTO
Agli impiegati che prestano la loro opera nella città di Palermo è dovuto il rimborso del costo dell'abbonamento a prezzo agevolato ai mezzi AMAT o METRO.
Per gli impiegati destinati a lavori che si eseguono nelle località previste dall'art. 11 della parte operaia, è dovuta, con decorrenza 1° aprile 2007 , una indennità giornaliera di euro 0,96 per le località situate fra i 2 e i 10 Km e di euro 1,36 per le località situate oltre i 10 Km.
Art. 25
MENSA
Agli impiegati è dovuta,
con decorrenza 1°
aprile 2007 , una indennità sostitutiva di mensa nella misura
di euro 2,40
per ogni giornata di effettiva presenza.
Il suddetto importo comprende forfetariamente l'incidenza sulla mensa
delle ferie, festività, 13°, premio annuo e premio di fedeltà.
Per i cantieri nei quali è già istituita la mensa, se il concorso della
spesa posta a carico dell'azienda è superiore all'importo della
indennità sostitutiva di cui al presente articolo, questa viene
assorbita dal trattamento in atto.
Art. 26
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto integrativo provinciale decorre dal 1° aprile 2007, ad eccezione degli artt. 13, 14, 15 e 16 che decorreranno dal 1° giugno 2007 e avrà durata fino al 31 dicembre 2009 salvo diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale. Oltre quanto disciplinato dal presente contratto, le parti riconfermano l'impegno di piena ed integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte dal CCNL 20/5/2004.